Sez. 1, Sentenza n. 6544 del 11/05/2001 (Rv. 546587 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Revocatoria fallimentare ex art. 67, comma secondo, legge fall. - Esercizio dell'azione da parte del commissario liquidatore - Competenza territoriale - Determinazione - Criteri - Art. 20 cod. proc. civ. - "Forum destinatae solutionis" ex art. 1182, comma terzo, cod. civ. - Applicabilità - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In tema di liquidazione coatta amministrativa, nel caso di esercizio da parte del Commissario liquidatore dell'azione revocatoria di cui all'art. 67, comma secondo, legge fall., al fine di vedere revocati i pagamenti intervenuti nell'anno precedente alla liquidazione, per la determinazione della competenza territoriale si rende applicabile il criterio di collegamento dell'art. 20 cod. proc. civ., individuabile nel "forum destinatae solutionis" di cui all'art. 1182, comma terzo, cod. civ., ossia il domicilio del creditore corrispondente a quello della sede del liquidatore. La natura costitutiva della revocatoria fallimentare non esclude il collegamento dell'azione ai diritti di obbligazione, in sostanza domandandosi con la revoca del versamento la restituzione della somma corrispondente al "quantum" pagato, né osta a tale ricostruzione dell'azione l'identificazione come diritto potestativo del potere di agire; infatti il cosiddetto diritto potestativo è comunque relativo "a diritti di obbligazione", perché il suo esercizio da un lato ripristina la garanzia patrimoniale alterata dal pagamento di cui sancisce l'inefficacia e dall'altro determina la costituzione di un credito che in caso di buon esito dell'azione, non potrà adempiersi se non al domicilio del creditore, divenendo le somme versate immediatamente restituibili al liquidatore e, quindi, oggetto di un'obbligazione relativa ad una somma liquida ed esigibile.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 203 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 203 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1182 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)