Sez. L, Sentenza n. 1920 del 23/02/1998 (Rv. 512920 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ | Controversia previdenziale in materia di invalidità pensionabile - Sentenza di accoglimento della domanda basata sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio - Riferimento da parte dell'istituto assicuratore appellante alle osservazioni critiche del consulente di parte - Allegazione materiale della relazione dello stesso all'atto di appello - Ammissibilità dell'appello - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ
Non è ravvisabile l'inammissibilità dell'appello per la mancata specificazione dei relativi motivi, quando, in una controversia previdenziale avente ad oggetto il diritto all'assegno di invalidità, l'istituto assicuratore contesti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio recepite dal giudice di primo grado nella sua pronuncia di accoglimento della domanda, facendo riferimento alle ragioni esposte dal consulente di parte, allegando materialmente la relazione del medesimo al ricorso in appello e notificandola alla controparte insieme con quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)