Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21149 del 17/09/2013 (Rv. 628079 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - CONSULENTE TECNICO - D'UFFICIO | Sostituzione del consulente tecnico d'ufficio - Mancata esplicitazione dei gravi motivi - Nullità relativa ex art. 157, secondo comma, cod. proc. civ. - Difetto di eccezione tempestiva - Conversione in motivo di impugnazione della sentenza - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - CONSULENTE TECNICO - D'UFFICIO
La mancata esplicitazione dei gravi motivi previsti dall'art. 196 cod. proc. civ. per disporre la sostituzione del consulente tecnico d'ufficio già nominato integra una nullità a rilevanza variabile, ai sensi dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., la quale, avendo natura relativa, deve essere fatta valere dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso; pertanto, in difetto di tempestiva eccezione, tale nullità non può essere denunciata, "secundum eventum litis", come motivo di impugnazione della sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 196
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)