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Sez. 3, Sentenza n. 6822 del 18/05/2001 (Rv. 546770 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - IN GENERE | Relativa - Opponibilità, a pena di decadenza, nella prima udienza, istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso - Conseguenze - Denuncia del vizio con ricorso per cassazione - Indicazione del rispetto di tale termine, a pena di inammissibilità del ricorso.
Stato
decisa il 2001-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546770-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - IN GENERE

La nullità relativa di un atto processuale deve esser opposta, a pena di decadenza, nella prima udienza, istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso, e, pertanto, se il predetto vizio è denunciato con ricorso per cassazione, deve esser indicato, a pena di inammissibilità, il rispetto di tale termine.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)