Sez. 3, Sentenza n. 6822 del 18/05/2001 (Rv. 546770 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - IN GENERE | Relativa - Opponibilità, a pena di decadenza, nella prima udienza, istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso - Conseguenze - Denuncia del vizio con ricorso per cassazione - Indicazione del rispetto di tale termine, a pena di inammissibilità del ricorso.
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - IN GENERE
La nullità relativa di un atto processuale deve esser opposta, a pena di decadenza, nella prima udienza, istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso, e, pertanto, se il predetto vizio è denunciato con ricorso per cassazione, deve esser indicato, a pena di inammissibilità, il rispetto di tale termine.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)