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Sez. 2, Sentenza n. 2035 del 27/03/1980 (Rv. 405675 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO - VIOLAZIONE DELLE DISTANZE LEGALI - DOMANDA DI DEMOLIZIONE DI UN MANUFATTO - LITISCONSORZIO PASSIVO FRA I COMPROPRIETARI - SUSSISTENZA - AZIONE PER LA TUTELA DELLA COSA COMUNE - LITISCONSORZIO ATTIVO FRA I COMPROPRIETARI - NECESSARIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405675-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO - VIOLAZIONE DELLE DISTANZE LEGALI - DOMANDA DI DEMOLIZIONE DI UN MANUFATTO - LITISCONSORZIO PASSIVO FRA I COMPROPRIETARI - SUSSISTENZA - AZIONE PER LA TUTELA DELLA COSA COMUNE - LITISCONSORZIO ATTIVO FRA I COMPROPRIETARI - NECESSARIO - ESCLUSIONE.*

Mentre la domanda proposta per la demolizione di un manufatto, costruito in violazione delle distanze legali, comporta la necessita del litisconsorzio dal lato passivo quando l'immobile da demolire sia oggetto di comproprieta in quanto la sentenza sarebbe inutiliter data nei confronti dei convenuti soccombenti stante la sua Mancanza di valore e di efficacia nei riguardi dei comproprietari rimasti estranei al giudizio; per contro per la tutela della cosa comune ciascuno dei comproprietari puo agire autonomamente indipendentemente da analoghe iniziative degli altri comproprietari. (V 2936/79, mass n 399266; (V 1841/79, mass n 398222).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 1100, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)