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Sez. 2, Sentenza n. 2936 del 21/05/1979 (Rv. 399266 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - COMPROPRIETARI DELLO IMMOBILE DI CUI SI CHIEDE L'ARRETRAMENTO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - SUSSISTENZA - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE DI ALCUNO DI ESSI NEL CORSO DEL GIUDIZIO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE IN MATERIA DI BENI SOGGETTI AL REGIME TAVOLARE.*
Stato
decisa il 1979-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399266-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - COMPROPRIETARI DELLO IMMOBILE DI CUI SI CHIEDE L'ARRETRAMENTO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - SUSSISTENZA - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE DI ALCUNO DI ESSI NEL CORSO DEL GIUDIZIO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE IN MATERIA DI BENI SOGGETTI AL REGIME TAVOLARE.*

Nel giudizio in cui si chiede l'arretramento di un fabbricato, perche costruito in violazione delle distanze legali, sono legittimi e necessari contraddittori tutti i comproprietari dell'immobile, in quanto l'eventuale pronunzia di accoglimento della domanda non potrebbe essere eseguita nei confronti dei comproprietari che non abbiano partecipato al giudizio e sarebbe conseguentemente inutiliter data, anche nei confronti dei comproprietari convenuti e soccombenti. Ne le vicende giuridiche relative alla successione a titolo particolare nella titolarita del bene, successive all'inizio della controversia, sono idonee ad alterare i termini di questa e quindi la necessita dell'integrazione del contraddittorio, in quanto il processo, a norma dell'art 111 cod proc civ, prosegue tra le parti originarie, ancorche il fabbricato di cui si chiede l'arretramento sia assegnato al solo convenuto nel giudizio di appello, a seguito di divisione ereditaria di beni soggetti al regime tavolare, attesa la natura costitutiva dell'intavolazione, e la sua conseguente ininfluenza sulle posizioni soggettive delle parti nel processo. (V 3887/76, mass n 382568; (V 1564/75, mass n 375158).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 905, Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1102, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)