Sez. 1, Sentenza n. 1841 del 30/03/1979 (Rv. 398222 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO - DOMANDE PROPOSTE NEI CONFRONTI DEI COMPROPRIETARI DELL'OPERA ERETTA A DISTANZA NON LEGALE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - MANCATA PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO DI UNO DEI DETTI COMPROPRIETARI - IRREGOLARITA RILEVABILE D'UFFICIO ANCHE IN GRADO D'APPELLO - INTERVENUTO IN CAUSA DEL LITISCONSORTE PRETERMESSO SOLO IN SEDE DI GRAVAME - SANATORIA - ESCLUSIONE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO - DOMANDE PROPOSTE NEI CONFRONTI DEI COMPROPRIETARI DELL'OPERA ERETTA A DISTANZA NON LEGALE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - MANCATA PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO DI UNO DEI DETTI COMPROPRIETARI - IRREGOLARITA RILEVABILE D'UFFICIO ANCHE IN GRADO D'APPELLO - INTERVENUTO IN CAUSA DEL LITISCONSORTE PRETERMESSO SOLO IN SEDE DI GRAVAME - SANATORIA - ESCLUSIONE.*
Nel giudizio promosso per conseguire la rimozione di una costruzione, illegittimamente realizzata in violazione delle distanze legali nei rapporti di vicinato, sono litisconsorti necessari tutti i comproprietari del fondo su cui l'opera medesima si trova, in quanto la sentenza resa nei confronti di alcuni soltanto di essi resterebbe inutiliter data, perche non eseguibile nei confronti degli altri. Ne consegue che la mancata partecipazione al giudizio di primo grado di uno di detti comproprietari integra una irregolare Costituzione del rapporto processuale, rilevabile anche d'ufficio ed in grado d'appello, e non sanabile per effetto dello intervento in causa del litisconsorte pretermesso solo in Sede di gravame. (V 2135/76, mass n 380944; (V 439/74, mass n 368150).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 1100, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)