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Sez. L, Sentenza n. 12200 del 25/11/1995 (Rv. 494810 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Inabilità insorta dopo la presentazione della domanda diretta all'indennità di accompagnamento - Disciplina ex art. 3, ultimo comma, legge n. 18 del 1980 - Applicabilità - Esclusione - Decorrenza di detta indennità - Riferimento alla data di insorgenza dell'inabilità - Necessità.
Stato
decisa il 1995-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494810-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In ipotesi d'inabilità insorta dopo la presentazione della domanda di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, è inapplicabile la norma dell'art. 3, ultimo comma, della legge 11 febbraio 1980 n. 18 (statuente la decorrenza della prestazione dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda), e la decorrenza di tale indennità deve essere determinata tenendo conto, invece, della data d'insorgenza dell'inabilità, quale accertata alla stregua della consulenza tecnica d'ufficio, restando irrilevante la data del deposito di quest'ultima.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1980 num. 18 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)