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Sez. L, Sentenza n. 3936 del 26/02/2004 (Rv. 570597 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità di accompagnamento - Maturazione dei requisiti dopo la richiesta in via amministrativa - Decorrenza - Primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata accertata l'insorgenza della inabilità - Esclusione - Riferimento alla data di insorgenza dell'inabilità accertata dalla consulenza tecnica - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570597-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In tema di indennità di accompagnamento, qualora i requisiti condizionanti l'attribuzione del diritto alla prestazione assistenziale vengano ad esistenza in epoca successiva alla richiesta formulata in sede amministrativa, il diritto non decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata accertata l'insorgenza della inabilità totale, ma dalla data di insorgenza dell'inabilità, quale accertata alla stregua della consulenza tecnica d'ufficio, non sussistendo motivi per escludere i referti di carattere medico - legale contenuti nella consulenza tecnica dalla disciplina prevista, dall'art. 5, del d.P.R. n. 698 del 1994, per le commissioni sanitarie.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1980 num. 18 art. 3 com. 4, DPR 21/09/1994 num. 698 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)