Sez. 5, Sentenza n. 3971 del 16/07/2015 Ud. (dep. 29/01/2016) Rv. 265864 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Aggiotaggio manipolativo - Concorso di persona - Contributo del compartecipe - Presupposti - Fattispecie.
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO
Ai fini della configurabilità del concorso nel reato di aggiotaggio manipolativo, materialmente posto in essere da altri, è necessario un contributo, anche soltanto agevolatore, all'altrui attività manipolativa, e la prova di tale contributo, che può prescindere dalla dimostrazione della esistenza di un previo accordo tra i concorrenti, può consistere in un rafforzamento del proposito del correo o, in alternativa, in un apporto materiale efficiente alla condotta di questo. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto sussistente il concorso nel reato di chi, non operando materialmente, ha però fornito le credenziali del conto "trading" al soggetto autore materiale, consentendogli di realizzare un artificioso "rialzo"di strumenti finanziari quotati sul mercato telematico azionario).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 185, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)