Sez. 5, Sentenza n. 9369 del 20/11/2013 Ud. (dep. 26/02/2014) Rv. 260020 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Aggiotaggio manipolativo - Concorso di persona - Contributo del compartecipe - Presupposti - Fattispecie.
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO
Ai fini della configurabilità del concorso nel reato di aggiotaggio manipolativo, materialmente posto in essere da altri, è necessario un contributo, anche soltanto agevolatore, all'altrui attività manipolativa, e la prova di tale contributo, che può prescindere dalla dimostrazione della esistenza di un previo accordo tra i concorrenti, può consistere in un rafforzamento del proposito del correo o, in alternativa, in un apporto materiale efficiente alla condotta di questo. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che, in assenza di elementi idonei a dimostrare il concorso morale, la sussistenza del concorso materiale potesse essere desunta dall'avere, l'imputato, nella sua qualità di direttore generale di una fondazione bancaria, impartito l'ordine di acquistare un "blocco" di azioni quando la manovra speculativa sulle stesse era già stata perfezionata da altri soggetti).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 185, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2637, Legge 18/04/2005 num. 62 art. 9 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)