Sez. L, Sentenza n. 8269 del 01/09/1997 (Rv. 507364 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - RISCHIO SPECIFICO - RISCHIO ELETTIVO | Rischio generico - Irrilevanza - Rischio elettivo - Estremi - Lavoratore infortunatosi recandosi sul posto posto di lavoro attraverso un percorso interdetto da una catena - Infortunio sul lavoro - Configurabilità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - RISCHIO SPECIFICO - RISCHIO ELETTIVO
Perché si abbia infortunio sul lavoro indennizzabile ai sensi dell'art. 2 d.P.R. n. 1124 del 1965 non è sufficiente che l'attività lavorativa abbia determinato in capo al lavoratore un rischio generico (al quale il lavoratore soggiace al pari di tutti i cittadini, indipendentemente dall'attività lavorativa svolta), ma occorre che lo abbia posto in una situazione di rischio specifico (derivante, cioè, dalle condizioni peculiari dell'attività lavorativa), ed occorre altresì che tale rischio non sia elettivo, ossia derivante da una scelta arbitraria del lavoratore il quale crei e affronti volutamente una situazione diversa da quella inerente all'attività lavorativa. (Nella specie la S.C. ha escluso la configurabilità di infortunio sul lavoro nell'ipotesi di lavoratore che aveva raggiunto il posto di lavoro non attraverso il percorso ordinario, ma attraverso un percorso diverso e interdetto da una catena, nello scavalcare la quale era inciampato procurandosi lesioni).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)