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Sez. L, Sentenza n. 1582 del 21/02/1997 (Rv. 502584 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE | Infortunio occorso al dipendente durante il tragitto dal luogo di lavoro all'abitazione nell'intervallo per il pranzo pur potendo usufruire del servizio mensa - Indennizzabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502584-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE

Non è configurabile la fattispecie dell'infortunio in itinere indennizzabile, attesa la mancanza del necessario collegamento tra l'attività lavorativa e l'evento infortunistico, nell'ipotesi in cui l'infortunio si sia verificato mentre il prestatore di lavoro, invece di fruire del servizio mensa apprestato dal datore di lavoro, si recava con la propria auto dal luogo di lavoro alla propria abitazione (o viceversa) durante l'intervallo per il pranzo.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)