Sez. L, Sentenza n. 3436 del 24/04/1990 (Rv. 466821 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE.*
Nel nuovo rito del lavoro, è consentita la produzione, in Sede di appello, di documenti non depositati precedentemente, poiché trattasi di prove precostituite, come tali non vietate dall'art. 437 cod. proc. civ., che attiene invece all'esclusione di prove nuove costituende; l'esibizione di essi deve però avvenire con l'atto d'impugnazione, contenente l'esposizione di tutte le argomentazioni dell'appellante, in conformità ai principi di concentrazione, immediatezza ed oralità di cui agli artt. 416 e 436 dello stesso codice. (Conf 6023/81, mass n 416806).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)