Sez. L, Sentenza n. 2905 del 25/03/1987 (Rv. 452022 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - RETRIBUZIONE GIORNALIERA - CALCOLO - DIVISIONE DI QUELLA MENSILE PER TRENTA - LEGITTIMITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - RETRIBUZIONE GIORNALIERA - CALCOLO - DIVISIONE DI QUELLA MENSILE PER TRENTA - LEGITTIMITÀ.*
La retribuzione corrisposta dal datore di lavoro, costituendo il corrispettivo non solo della prestazione lavorativa svolta dal dipendente nelle singole giornate lavorative ma anche dell'Obbligo di collaborazione con l'imprenditore (Obbligo che comporta l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e la cui continuità non è esclusa dalle pause settimanali), compensa non soltanto i giorni di lavoro effettivo ma anche le giornate di riposo settimanale; pertanto, al fine della Determinazione della retribuzione giornaliera per la quantificazione della base di calcolo di istituti cosiddetti indiretti (nella specie, compenso per lavoro straordinario), l'autonomia negoziale delle parti (nella specie, art. 15 del C.C.n.L. 23 luglio 1976 per i dipendenti delle aziende autoferrotranviarie) ben può stabilire - in Mancanza di riserva costituzionale sul punto (art. 36 cost.) - che detta retribuzione giornaliera sia pari alla retribuzione mensile divisa per trenta giorni anziché per il numero (ventisei) delle giornate lavorative mensili. (V 6555/82, mass n 424177; (V 5923/82, mass n 423682; (V 3470/80, mass n 407314; (Conf 269/87, mass n 450020; (Conf 6658/86, mass n 448816).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Contr. Coll. 23/07/1976 num. 6, Contr. Coll. 23/07/1976 num. 15, Contr. Coll. 23/07/1976 num. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)