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Sez. L, Sentenza n. 3470 del 27/05/1980 (Rv. 407314 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - LAVORATORI RETRIBUITI IN MISURA FISSA - DURATA MASSIMA DEL PERIODO LAVORATIVO SETTIMANALE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - PERIODO DI TEMPO DI RIFERIMENTO - MANCATO GODIMENTO DEL RIPOSO NEL GIORNO DI DOMENICA - DIRITTI DEL LAVORATORE - RETRIBUZIONE PER IL MANCATO GODIMENTO DEL RIPOSO COMPENSATIVO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1980-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407314-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - LAVORATORI RETRIBUITI IN MISURA FISSA - DURATA MASSIMA DEL PERIODO LAVORATIVO SETTIMANALE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - PERIODO DI TEMPO DI RIFERIMENTO - MANCATO GODIMENTO DEL RIPOSO NEL GIORNO DI DOMENICA - DIRITTI DEL LAVORATORE - RETRIBUZIONE PER IL MANCATO GODIMENTO DEL RIPOSO COMPENSATIVO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Con riferimento ai lavoratori retribuiti in misura fissa, la durata massima del periodo lavorativo settimanale e di sei giorni e ad essi e non gia a sette giorni deve essere commisurata la retribuzione, con la conseguenza che, ove il lavoratore non possa fruire del riposo nel giorno di domenica, spetta al medesimo un altro giorno, compreso in un arco di tempo non superiore a sette giorni complessivamente, nel mentre gli compete, in ogni caso, la maggiorazione retributiva propria del lavoro festivo, la quale - in caso di mancata previsione ad hoc della contrattazione collettiva - deve trovare il suo parametro nella maggiorazione prevista per il lavoro straordinario. Ove al lavoratore che abbia svolto la sua attivita di domenica non sia concesso il riposo compensativo, spetta la retribuzione per il giorno in piu di lavoro prestato - con la maggiorazione propria del lavoro festivo - nonche il risarcimento del danno per la perdita del riposo settimanale, per la cui quantificazione il giudice di merito puo fare utile riferimento all'aumento di retribuzione tipico dello straordinario, tenendo presente che il relativo diritto del lavoratore sorge non nel momento della prestazione del supero di lavoro, ma allorquando in ordine ad esso gli viene negato il riposo compensativo in tempo utile. (V 3713/79, mass n 400141; (V 5783/78, mass n 395595; (V 5148/78, mass n 394898; (V 4982/78, mass n 394723).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)