Sez. 1, Sentenza n. 9142 del 17/04/2007 (Rv. 596647 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Notevole sproporzione tra prestazioni - Valutazione del giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Esclusione - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In tema di azione revocatoria fallimentare, l'accertamento del requisito oggettivo della "notevole sproporzione tra le prestazioni", di cui all'art. 67, comma secondo, della legge fallimentare, costituisce un apprezzamento di fatto del giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità se logicamente e congruamente motivato (nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso con cui si censurava l'accertamento di valore di mercato dei beni, ma non la valutazione di irrilevanza dello squilibrio determinato dai giudici di merito nella misura del 13 per cento).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)