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Sez. L, Sentenza n. 1165 del 11/02/1985 (Rv. 439290 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - VIZIO DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439290-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - VIZIO DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*

Il vizio d'illegittimità costituzionale, non determinando un impedimento legale all'Esercizio del diritto dalla norma incostituzionalmente disconosciuto, ma ponendo in essere una mera difficoltà di fatto, non incide sulla decorrenza della prescrizione, che, pertanto, ha inizio dal giorno in cui il diritto stesso poteva esser fatto valere e non dalla data della declaratoria d'incostituzionalità della norma. (principio affermato in relazione alle Disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 10 del d.P.R. 11 gennaio 1956 n. 20, sul trattamento di quiescenza del personale statale, dichiarate parzialmente illegittime con sentenza n. 117 del 1974). (Conf 2141/74, mass n 370477).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., DPR 11/01/1956 num. 20 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)