Sez. U, Sentenza n. 11351 del 11/11/1998 (Rv. 520589 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA | Mancanza di decreto autorizzatorio - Carenza di potere espropriativo - Azione possessoria contro l'autorità occupante - Ammissibilità.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA
Le azioni possessorie costituiscono modi di tutela di un diritto, di continuare a godere del bene nello stato di fatto in cui era precedentemente posseduto, e se proposte nei confronti della pubblica amministrazione, spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, a meno che sul diritto non abbia inciso un provvedimento avente attitudine a sottrarre al privato la proprietà o disponibilità della cosa o a mutarne il modo di godimento: il che non si verifica quanto una dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità e urgenza, implicita nell'approvazione del progetto dell'opera pubblica, sia priva dell'indicazione dei termini finali di esecuzione dei lavori e di pronuncia delle espropriazioni, e dunque sia priva di effetti, e comunque non sia stato emanato un provvedimento di autorizzazione all'occupazione d'urgenza, del quale non possono produrre gli effetti né il provvedimento con cui il Comune ha indetto una licitazione privata per l'appalto dei lavori, né l'ordine di servizio con cui il direttore dei lavori ha ordinato all'appaltatore di eseguire le opere, trattandosi di atti che non hanno come destinatario il possessore e non sono volti a disporre del suo diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)