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Sez. U, Sentenza n. 9962 del 13/10/1997 (Rv. 508805 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA | Atti o provvedimenti amministrativi emanati nell'ambito e nell'esercizio di poteri discrezionali - Azioni possessorie proposte dal privato - Esperibilità - Esclusione - Giurisdizione del giudice ordinario - Insussistenza.
Stato
decisa il 1997-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508805-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA

Non sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nella ipotesi in cui venga proposta dal privato una azione possessoria nei confronti della pubblica amministrazione se la domanda, benché funzionale alla tutela di una posizione diritto soggettivo, venga articolata lamentando comportamenti dell'amministrazione intesi al perseguimento di finalità di ordine generale e discrezionalmente attuati in esecuzione di pubblici poteri (nella specie, atto amministrativo di interruzione della erogazione dell'acqua originariamente fornita da un acquedotto sostituito da un nuovo e più moderno impianto, al quale l'amministrazione stessa aveva rappresentato all'utente la necessità di un nuovo allaccio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)