Sez. 1, Sentenza n. 3829 del 16/03/2001 (Rv. 544830 - 01)
CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI) - CON ATTIVITÀ ESTERNA - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI - OBBLIGAZIONI DEI CONSORZIATI | Contratti conclusi dal consorzio con i terzi - Obbligazioni conseguenti - Nascita diretta in capo ai singoli consorziati - Spendita del nome degli stessi - Necessità - Esclusione.
CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI) - CON ATTIVITÀ ESTERNA - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI - OBBLIGAZIONI DEI CONSORZIATI
I consorzi, contrattando con i terzi, operano quali mandatari dei consorziati, per cui le obbligazioni assunte sorgono direttamente in capo al singolo consorziato, senza bisogno della spendita del nome dello stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2615
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)