Sez. 1, Sentenza n. 9509 del 27/09/1997 (Rv. 508339 - 01)
CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI) - CON ATTIVITÀ ESTERNA - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI - OBBLIGAZIONI DEI CONSORZIATI | Obbligazioni contratte per conto del singolo consorziato - Spendita del nome di quest'ultimo - Necessità - Esclusione - Conseguenze in tema di responsabilità solidale del consorziato.
CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI) - CON ATTIVITÀ ESTERNA - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI - OBBLIGAZIONI DEI CONSORZIATI
In deroga al principio generale contenuto nell'art. 1705 cod. civ., la responsabilità solidale tra consorzio e singolo consorziato, prevista dal secondo comma dell'art. 2615 cod. civ. in ipotesi di obbligazioni contratte per conto del singolo consorziato, non richiede la spendita del nome di quest'ultimo, la cui obbligazione sorge, quindi, direttamente in capo a lui, per il solo fatto che sia stata assunta nel suo interesse.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 2615
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)