Sez. 2, Sentenza n. 5459 del 08/11/1985 (Rv. 442664 - 01)
PROPRIETÀ - ACQUE - SCOLO DELLE ACQUE E SCARICO ACQUE - DEFLUSSO NATURALE - IN GENERE - MODIFICAZIONI - LIMITI.*
PROPRIETÀ - ACQUE - SCOLO DELLE ACQUE E SCARICO ACQUE - DEFLUSSO NATURALE - IN GENERE - MODIFICAZIONI - LIMITI.*
L'art. 913 cod. civ., in tema di scolo delle acque, ponendo, sia a carico del proprietario del fondo inferiore che a carico del proprietario del fondo superiore, l'Obbligo di non alterare la configurazione naturale del terreno, non vieta tutte le possibili modificazioni incidenti sul deflusso naturale delle acque, ma soltanto quelle che alterino apprezzabilmente tale deflusso, rendendo più gravosa la condizione dell'uno o dell'altro fondo. (V 3887/74, mass nn 372427 e 372428).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 913, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)