Sez. L, Sentenza n. 4175 del 23/03/2002 (Rv. 553216 - 01)
DECADENZA - IMPEDIMENTO DELLA DECADENZA - IN GENERE | Rapporto di lavoro - Art. 36 CCNL lavoratori edilizia - Contestazioni sul salario - Decadenza - Impedimento - Lettera del professionista non ancora munito di procura - Efficacia impediente - Sussistenza - Fondamento.
DECADENZA - IMPEDIMENTO DELLA DECADENZA - IN GENERE
In relazione all'art. 36 CCNL dei lavoratori dipendenti da imprese edili artigiane (che, come quello per le imprese industriali, prevede che ogni reclamo dell'operaio sul salario deve essere presentato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto), impedisce la decadenza la lettera con cui il professionista, successivamente incaricato della difesa in giudizio del lavoratore, richiede al datore di lavoro, ancora in pendenza del rapporto, il pagamento di differenze retributive, comunicando altresì di aver ricevuto l'incarico di agire in giudizio; trattandosi di atto a contenuto non negoziale, non è necessario a tal fine il conferimento di procura scritta, ai sensi dell'art. 1392 cod. civ., purché il professionista abbia operato come mandatario del creditore oppure abbia agito sulla base di un più ampio rapporto comprensivo di analogo potere.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)