Sez. L, Sentenza n. 8298 del 10/11/1987 (Rv. 455894 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - RICERCA DELLA COMUNE INTENZIONE DELLE PARTI - MEZZI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 12 E 17 DELL'ACCORDO 15 GENNAIO 1970 TRA IL COMUNE DI MILANO E L'ORDINE DEI MEDICI DELLA PROVINCIA IN TEMA DI ADEGUAMENTO DEL COMPENSO SECONDO L'INDICE DEL COSTO DELLA VITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - RICERCA DELLA COMUNE INTENZIONE DELLE PARTI - MEZZI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 12 E 17 DELL'ACCORDO 15 GENNAIO 1970 TRA IL COMUNE DI MILANO E L'ORDINE DEI MEDICI DELLA PROVINCIA IN TEMA DI ADEGUAMENTO DEL COMPENSO SECONDO L'INDICE DEL COSTO DELLA VITA.*
Nella ricerca della comune intenzione delle parti contraenti, il primo e principale strumento dell'operazione interpretativa è costituito dalle parole ed espressioni del contratto e, qualora queste siano chiare e dimostrino una loro intima ratio, il giudice non può ricercarne una diversa, venendo così a sovrapporre la propria soggettiva opinione all'effettiva volontà dei contraenti. (nella specie, la sentenza impugnata - cassata dalla suprema Corte - aveva interpretato gli artt. 12 e 17 dell'accordo 15 gennaio 1970 tra il comune di Milano e l'ordine dei medici della provincia nel senso che il compenso orario di lire quattromila, fissato con decorrenza dall'1 febbraio 1969, dovesse essere adeguato ad ogni scadenza triennale, ove l'indice del costo della vita fosse stato superiore al dieci per cento, in base alla complessiva svalutazione frattanto intervenuta). (Conf 5807/87, mass n 454199; (Conf 7496/86, mass n 449534; (Conf 3426/85, mass n 441084).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)