Sez. L, Sentenza n. 5807 del 02/07/1987 (Rv. 454199 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE - CRITERI - RICERCA DI UN CONTENUTO DIVERSO DA QUELLO EVINCIBILE DAL TESTO DELLE ESPRESSIONI ADOPERATE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVE ALL'ACCORDO 15 GENNAIO 1970 TRA IL COMUNE DI MILANO E L'ORDINE DEI MEDICI DELLA PROVINCIA IN TEMA DI ADEGUAMENTO DEL COMPENSO ORARIO.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE - CRITERI - RICERCA DI UN CONTENUTO DIVERSO DA QUELLO EVINCIBILE DAL TESTO DELLE ESPRESSIONI ADOPERATE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVE ALL'ACCORDO 15 GENNAIO 1970 TRA IL COMUNE DI MILANO E L'ORDINE DEI MEDICI DELLA PROVINCIA IN TEMA DI ADEGUAMENTO DEL COMPENSO ORARIO.*
Nell'interpretazione del contratto, l'indagine sulla comune intenzione delle parti dev'essere condotta muovendo dal testo delle espressioni adoperate e, quando da tale testo sia possibile ricavare un contenuto sufficientemente preciso, non è consentito all'interprete ricercarne altri e diversi, perché ciò comporterebbe la sostituzione della soggettiva opinione dello interprete stesso alla volontà dei contraenti. (nella specie, l'impugnata sentenza - cassata dalla S.C. - aveva interpretato gli artt. 12 e 17 dell'accordo 15 gennaio 1970 tra il comune di Milano e l'ordine dei medici della provincia nel senso che il compenso orario di lire quattromila, fissato con decorrenza dall'1 febbraio 1969, dovesse essere adeguato ad ogni scadenza triennale, ove l'indice del costo della vita fosse stato superiore al dieci per cento, in base alla complessiva svalutazione frattanto intervenuta, anziché nel senso che la rivalutazione triennale dovesse determinarsi calcolando su lire quattromila la svalutazione verificatesi nel triennio precedente e aggiungendo questa alla base di calcolo ed alla somma risultante da analoga operazione compiuta per il triennio precedente). (V 3426/85, mass n 441084; (V 180/81, mass n 410582; (Conf 7496/86, mass n 449534; (Conf 2525/84, mass n 434546).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)