Sez. 5, Sentenza n. 9401 del 20/04/2007 (Rv. 597045 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Impugnazione di silenzio rifiuto di ufficio periferico del Ministero delle finanze - Istituzione delle agenzie fiscali - Notificazione della sentenza d'appello - In assenza di assistenza dell'Avvocatura dello Stato nel giudizio - All'ufficio locale dell'Agenzia fiscale - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel processo tributario, successivamente al 1° gennaio 2001, data d'inizio dell'operatività delle agenzie fiscali - istituite ai sensi del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, il quale ha operato sul punto l'abrogazione implicita dell'art. 21 della legge 13 maggio 1999, n. 133, che imponeva in ogni caso la notifica presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato -, la notificazione della sentenza d'appello deve essere effettuata nei confronti dell'ufficio locale dell'agenzia fiscale (subentrato a quello periferico del Ministero) che fu parte, senza assistenza dell'Avvocatura dello Stato, nel giudizio di secondo grado, in quanto autore del silenzio rifiuto impugnato e dotato, nei giudizi di merito, di capacità processuale ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 CORTE COST., Legge 13/05/1999 num. 133 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)