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Sez. 5, Sentenza n. 3680 del 16/02/2007 (Rv. 595332 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso - Impugnazione - Legittimazione passiva - Direzione regionale delle entrate - Confluenza nell'Agenzia delle entrate - Conseguenze - Giudizi iniziati successivamente al 1° gennaio 2001 - Notificazione del ricorso all'ufficio distrettuale delle imposte dirette - Nullità - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595332-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, la confluenza della direzione regionale delle entrate, (alla quale spetta va la legittimazione passiva nel giudizio di impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dei tributi) e dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette nell'Agenzia delle entrate, succeduta all'Amministrazione finanziaria dello Stato nelle funzioni concernenti le entrate tributarie erariali, comporta che la notifica del ricorso introduttivo del predetto giudizio, effettuata in data successiva al 1° gennaio 2001, data di entrata in funzione dell'Agenzia delle entrate, nei confronti dell'ufficio delle imposte dirette anziché della direzione regionale delle entrate, non è affetta da nullità, trattandosi di un mero errore riguardante l'individuazione dell'ufficio dell'Agenzia territoriale delle entrate deputato a ricevere la notifica.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 62, DM Finanze 28/12/2000 all. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)