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Sez. 5, Sentenza n. 7882 del 30/03/2007 (Rv. 596846 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Giudizi instaurati anteriormente al 1° gennaio 2001 - Appello proposto, dopo tale data, dagli uffici periferici del Ministero delle finanze - Notificazione della sentenza di appello, ai fini della decorrenza del termine breve per il ricorso per cassazione - Effettuazione presso l'Agenzia delle entrate - Necessità - Fondamento - Effettuazione presso l'Avvocatura dello Stato - Condizioni.
Stato
decisa il 2007-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596846-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, qualora la sentenza di primo grado, emessa all'esito di un giudizio instaurato nei confronti di un ufficio periferico del Ministero delle finanze anteriormente al 1° gennaio 2001 (data di entrata in funzione dell'Agenzia delle entrate), sia stata da quest'ultimo appellata in epoca successiva a quest'ultima data, l'indicazione del predetto ufficio, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 26 marzo 2001, n. 107, dev'essere riferita al corrispondente ufficio locale dell'Agenzia. Pertanto, la notifica della sentenza di secondo grado, ai fini della decorrenza del termine breve di sessanta giorni, previsto dall'art. 51, comma primo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per la proposizione del ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, dev'essere effettuata presso l'Agenzia, in persona del suo direttore generale. La notifica presso l'Avvocatura dello Stato territorialmente competente può invece aver luogo soltanto nel caso in cui la stessa abbia assistito l'ufficio dell'Agenzia nel predetto grado di giudizio, non trovando applicazione l'art. 21 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale risulta abrogato per incompatibilità con l'art. 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, che, richiamando l'art. 43 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, prevede come meramente facoltativo, per le agenzie fiscali, il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 72, DPR 26/03/2001 num. 107 art. 20, Legge 13/05/1999 num. 133 art. 21 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)