Sez. L, Sentenza n. 822 del 05/02/1980 (Rv. 404259 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - MANCATA DECISIONE IN TERMINE SUL RICORSO CONTRO IL PROVVEDIMENTO DELL'ORGANO DI SECONDA ISTANZA - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - MANCATA DECISIONE IN TERMINE SUL RICORSO CONTRO IL PROVVEDIMENTO DELL'ORGANO DI SECONDA ISTANZA - CONSEGUENZE.*
Per il principio dell'autonomia dell'Azione giudiziaria rispetto agli scopi del contenzioso amministrativo, in caso di mancata tempestiva decisione del comitato regionale sul ricorso proposto dal direttore della Sede provinciale dell'INPS, a norma dell'art 44 del DPR 30 aprile 1970 n 639, contro la decisione del comitato provinciale che abbia accolto il ricorso dell'assicurato, la decisione impugnata non diviene definitiva in favore di quest'ultimo, ma il ricorso del direttore della Sede provinciale e efficace a contestare la pretesa del privato e la decisione sul ricorso puo essere adottata dal comitato regionale anche dopo la scadenza del previsto termine, e sopravvenire anche durante il corso del giudizio instaurato successivamente davanti al giudice ordinario. (Conf 3329/78, mass n 392761; (Conf 2947/77, mass n 386493; (Conf 3495/76, mass n 382241).*
Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 44 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)