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Sez. 1, Sentenza n. 2911 del 28/04/1983 (Rv. 427831 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ - RIPARTIZIONE TRA IL CONIUGE SUPERSTITE E IL CONIUGE DIVORZIATO - CRITERI - VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEGLI INTERESSATI - OBBLIGO DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1983-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427831-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ - RIPARTIZIONE TRA IL CONIUGE SUPERSTITE E IL CONIUGE DIVORZIATO - CRITERI - VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEGLI INTERESSATI - OBBLIGO DEL GIUDICE DI MERITO.*

Al fine della ripartizione della pensione di riversibilità fra il coniuge superstite ed il coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo la previsione dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 come modificato dall'art. 2 della legge 1 agosto 1978 n. 436, il giudice del merito, nell'Esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla suddetta norma, deve tener conto, anche in assenza di uno stato di bisogno del richiedente, delle condizioni economiche dei soggetti interessati alla ripartizione medesima, e, quindi, pure dell'assegno di divorzio di cui sia beneficiario il primo coniuge, con conseguente indiretta Rilevanza del contributo dallo stesso dato alla conduzione ed al patrimonio familiare. Tale contributo, peraltro, in Mancanza di una precedente liquidazione dell'assegno divorzile, potrà essere preso in considerazione come criterio sussidiario rispetto a quello della valutazione delle condizioni economiche. (V 6045/81, mass n 416836).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)