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Sez. 1, Sentenza n. 4542 del 19/05/1987 (Rv. 453237 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - CONIUGE DIVORZIATO DEL PENSIONATO DECEDUTO - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI REVERSIBILITÀ DELLA PENSIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1987-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453237-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - CONIUGE DIVORZIATO DEL PENSIONATO DECEDUTO - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI REVERSIBILITÀ DELLA PENSIONE - CRITERI.*

Nella Determinazione della quota della pensione di reversibilità da attribuire al coniuge divorziato del pensionato deceduto, secondo la previsione dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'art. 2 legge 1 agosto 1978 n. 436, il giudice deve tenere conto, atteso il carattere strettamente patrimoniale della questione, delle condizioni economiche delle parti, da valutarsi comparativamente mediante il confronto delle condizioni economiche sia del coniuge divorziato che del coniuge superstite, senza condizionamenti correlati alla misura dell'assegno divorzile a suo tempo fissata, misura, che costituisce soltanto un elemento sussidiario di valutazione indicativo del "contributo dato dal coniuge divorziato alla formazione del patrimonio del coniuge obbligato e alla conduzione familiare". (V 10/85, mass 438213; (V 2911/83, mass n 427831; (V 6045/81, mass n 416836).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)