Sez. 1, Sentenza n. 6045 del 14/11/1981 (Rv. 416836 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - QUOTA DELLA PENSIONE O DI ALTRI ASSEGNI SPETTANTI AL CONIUGE SUPERSTITE DI SECONDE NOZZE - ATTRIBUZIONE AL CONIUGE DIVORZIATO O RIPARTIZIONE TRA VARI CONIUGI DIVORZIATI - POTERI DEL GIUDICE - ESERCIZIO - CRITERI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - QUOTA DELLA PENSIONE O DI ALTRI ASSEGNI SPETTANTI AL CONIUGE SUPERSTITE DI SECONDE NOZZE - ATTRIBUZIONE AL CONIUGE DIVORZIATO O RIPARTIZIONE TRA VARI CONIUGI DIVORZIATI - POTERI DEL GIUDICE - ESERCIZIO - CRITERI.*
Ai fini dell'attribuzione al coniuge divorziato di una quota della pensione o di altri assegni che spetterebbero al coniuge superstite di seconde nozze o della loro ripartizione tra vari coniugi divorziati, la legge riconosce al giudice un potere discrezionale di adeguamento alla varietà delle singole fattispecie, da esercitarsi attraverso motivazioni congrue e logiche, nonché nel rispetto degli indirizzi normativi desumibili dal sistema nel quale la norma si colloca. Nell'ambito di questa valutazione - di cui non è presupposto essenziale l'accertamento dello stato di bisogno del richiedente - il giudice deve tener conto in modo decisivo delle condizioni economiche delle parti, con speciale riguardo all'assegno eventualmente goduto prima della morte del coniuge obbligato. Nel caso in cui tale assegno non fosse stato chiesto, il giudice potrà considerare in via sussidiaria anche il contributo dato dal coniuge richiedente la quota dei proventi pensionistici alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge o alla conduzione familiare.*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)