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Sez. 5 - , Ordinanza n. 34176 del 20/12/2019 (Rv. 656401 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | IRAP - Società commerciali - Base imponibile - Derivazione dei costi dal conto economico - Errori di classificazione - Rimborso fiscale - Presupposto - Rettifica in bilancio - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656401-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di IRAP, operando ai fini della determinazione della base imponibile delle società commerciali la regola della derivazione dei costi sostenuti dal conto economico redatto secondo i criteri del codice civile, in caso di errori di classificazione dei costi chi intenda ottenere un rimborso fiscale è tenuto, in base al principio contabile "OIC 29", a procedere ad apposita rettifica in bilancio, non potendo accertarsi incidentalmente la corretta imputazione contabile di una operazione al mero fine della determinazione della esatta obbligazione tributaria (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice del merito che aveva ritenuto irrilevante, ai fini della deducibilità delle perdite di beni agli effetti IRAP, l'abbandono del progetto riguardante la produzione di un motore diesel perché cancellato dal committente, in ragione della mancata dimostrazione della certa infruttuosità futura dei relativi costi conseguente al loro non corretto inserimento in bilancio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2425, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 5 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)