Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15115 del 11/06/2018 (Rv. 649102 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | IRAP - Base imponibile - Determinazione - Derivazione dei costi dal conto economico - Controllo sull’inerenza - Necessità.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di determinazione della base imponibile dell'IRAP, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 446 del 1997, come modificato dall'art. 1, comma 50, lett. a), della l. n. 244 del 2007 (applicabile "ratione temporis"), la regola della derivazione dei costi sostenuti dal conto economico non esclude il controllo sull'inerenza dei medesimi, ossia la verifica della corretta appostazione degli stessi in detto conto rispetto ai principi civilistici e contabili nazionali.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 5 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 50 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2425, Cod. Civ. art. 2423
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)