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Sez. 1, Sentenza n. 2562 del 23/03/1996 (Rv. 496534 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI | Socio in conflitto di interessi - Calcolo del "quorum" deliberativo - Esclusione - Calcolo del "quorum" costitutivo - Inclusione.
Stato
decisa il 1996-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496534-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI

Nel caso in cui un socio versi in situazione di conflitto d'interessi con la società e non possa perciò esercitare il diritto di voto nelle deliberazioni dell'assemblea, a norma dell'art. 2373, comma primo cod. civ. (espressamente richiamato, per le società a responsabilità limitata, dal secondo comma dell'art. 2486), il "quorum" deliberativo deve essere computato non già in rapporto all'intero capitale sociale, bensì in relazione alla sola parte di capitale facente capo ai soci aventi diritto al voto, con esclusione dunque della quota del socio che versi in conflitto d'interessi, della quale, invece, deve tenersi conto ai fini del "quorum" costitutivo, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 2372.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2373, Cod. Civ. art. 2486

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)