Sez. 3, Sentenza n. 7214 del 09/07/1999 (Rv. 528455 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE | Intervento in causa dell' impresa designata ai sensi dell' art. 20 legge 990/1969 o cessionaria, ai sensi del D.L. 576/1978 - Omessa rituale comunicazione della pendenza del giudizio - Opponibilità della sentenza - Sussistenza - Fondamento.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE
L' intervento nel processo da parte dell' impresa designata ai sensi dell' art. 20 legge 24 dicembre 1969 n. 990 per la liquidazione del danno, o dell' impresa cessionaria, ai sensi dell' art. 1 decreto legge 26 settembre 1978 n. 576, svolto per espletare le facoltà previste dall' art. 25 legge 990/1969, determinano l' opponibilità della sentenza emanata all' esito del giudizio alle medesime anche se la pendenza di esso non è stata loro comunicata nelle forme prescritte, essendosi realizzata la finalità di consentire loro il subentro nel processo e la salvaguardia dei rispettivi diritti di difesa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 1, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST., Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)