Sez. 3 - , Sentenza n. 7885 del 28/03/2017 (Rv. 643701 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Opposizione a decreto ingiuntivo – Vizio attinente alla “vocatio in ius” – Proposizione dell’appello – Nullità del giudizio e irrevocabilità del provvedimento monitorio – Esclusione – Sanatoria retroattiva della nullità e decisione nel merito – Legittimità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE
Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, la nullità dell’atto di citazione derivante dall’omessa indicazione della data dell’udienza di comparizione, attenendo alla "vocatio in ius", è sanata retroattivamente, ex art. 164 c.p.c.("ratione temporis" applicabile"), dalla proposizione dell’appello, sicché il giudice adito, esclusa l’irrevocabilità del provvedimento monitorio, deve decidere la causa nel merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)