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Sez. 3, Sentenza n. 1943 del 14/05/1977 (Rv. 385665 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO - PROGETTO FORNITO DAL COMMITTENTE - INDAGINE SUL SUOLO - COMPITO DELL'APPALTATORE - DIFETTI DELLA COSTRUZIONE PER INIDONEITA DEL SUOLO - RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE.*
Stato
decisa il 1977-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385665-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO - PROGETTO FORNITO DAL COMMITTENTE - INDAGINE SUL SUOLO - COMPITO DELL'APPALTATORE - DIFETTI DELLA COSTRUZIONE PER INIDONEITA DEL SUOLO - RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE.*

Nell'appalto per la costruzione di edificio, in base a progetto fornito dal committente, l'indagine sulla natura e consistenza del suolo edificatorio rientra nei compiti dell'appaltatore, e non del progettista, ove manchi una diversa previsione contrattuale. In tale situazione, pertanto, i difetti della costruzione, derivanti da vizi ed inidoneita del suolo, comportano la responsabilita dell'appaltatore, e non quella del progettista o del committente.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668, Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)