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Sez. 2, Sentenza n. 1050 del 08/02/1983 (Rv. 425822 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - RELATIVA AZIONE - LEGITTIMATO PASSIVO - ESCLUSIVAMENTE L'APPALTATORE ANCHE NEI CONFRONTI DEGLI AVENTI CAUSA DEL COMMITTENTE - LIMITI - APPLICAZIONE IN TEMA DI OPERE PUBBLICHE - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1983-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425822-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - RELATIVA AZIONE - LEGITTIMATO PASSIVO - ESCLUSIVAMENTE L'APPALTATORE ANCHE NEI CONFRONTI DEGLI AVENTI CAUSA DEL COMMITTENTE - LIMITI - APPLICAZIONE IN TEMA DI OPERE PUBBLICHE - ESTENSIONE.*

Legittimato passivo all'Azione per i danni da rovina e difetti dell'edificio resta sempre l'appaltatore anche nei confronti degli aventi causa del committente, salvo che egli sia intervenuto nella esecuzione dell'opera come nudus minister del committente medesimo, senza autonomia tecnica da parte sua ed in conformità delle istruzioni da quello ricevute. Tale principio trova applicazione anche in tema di appalto di opere pubbliche (nella specie l'Azione era stata proposta da assegnatari di alloggi di un istituto autonomo per le case popolari), nonostante l'intensa ingerenza che nella esecuzione esercita l'amministrazione appaltante, che quasi sempre è anche autrice del progetto, la responsabilità dell'appaltatore venendo meno solo quando egli abbia denunciato l'erroneità del progetto e delle prescrizioni dell'amministrazione, e questa abbia insistito nella loro esecuzione. (V 664/82, mass n 418429; (V 4724/77, mass n 388337; (V 3102/77, mass n 386654; (V 1943/77, mass n 385665; (V 1/76, mass n 378610; (V 800/73, mass n 363059; (V 2013/66, mass n 323923).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)