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Sez. 1, Sentenza n. 23635 del 06/11/2009 (Rv. 610712 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - EFFETTI - COGNOME DEL FIGLIO - IN GENERE | Attribuzione giudiziale del cognome - Criteri - Interesse del minore - Rilevanza esclusiva - Valutazione della pregressa convivenza con uno di essi - Prevalenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610712-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - EFFETTI - COGNOME DEL FIGLIO - IN GENERE

In tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, il giudice è investito dall'art. 262, terzo comma, cod. civ. del potere-dovere di decidere su ognuna delle possibilità previste da detta disposizione avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all'interesse del minore, e con esclusione di qualsiasi automaticità. Ne consegue che, in considerazione dell'assoluta priorità di tale interesse, l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori non è esclusa dalla pregressa durevole convivenza con uno solo di essi (nella specie, la madre).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 262 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)