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Sez. 1, Sentenza n. 12670 del 29/05/2009 (Rv. 608432 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - EFFETTI - COGNOME DEL FIGLIO - IN GENERE | Attribuzione giudiziale del cognome - Criteri - Interesse del minore - Individuazione - "Favor" per il patronimico - Esclusione - Equiparazione al figlio legittimo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608432-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - EFFETTI - COGNOME DEL FIGLIO - IN GENERE

In tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, poichè i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, la scelta del giudice non può essere condizionata nè dal "favor" per il patronimico, nè dall'esigenza di equiparare il risultato a quello derivante dalle diverse regole, non richiamate dall'art. 262 cod. civ., che presiedono all'attribuzione del cognome al figlio legittimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 262 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)