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Sez. 2, Sentenza n. 3634 del 28/06/1979 (Rv. 400053 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOSUOLO (CANTINE, SOTTERRANEI) - SUOLO - ATTRIBUZIONE AD UNO DEI CONDOMINI DI UNA PARTE DELL'EDIFICIO POSTA NEL SOTTOSUOLO - ATTRIBUZIONE ALLO STESSO DELLA PROPRIETA DEL SUOLO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400053-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOSUOLO (CANTINE, SOTTERRANEI) - SUOLO - ATTRIBUZIONE AD UNO DEI CONDOMINI DI UNA PARTE DELL'EDIFICIO POSTA NEL SOTTOSUOLO - ATTRIBUZIONE ALLO STESSO DELLA PROPRIETA DEL SUOLO - ESCLUSIONE.*

Fuori dell'ipotesi di concessione ad aedificandum o di quella in cui una costruzione gia esistente sopra o sotto il suolo venga alienata separatamente dalla proprieta di questo, non e ammissibile la Costituzione di un autonomo diritto di proprieta o di altro diritto reale sul sottosuolo come tale, a meno che tale autonomo diritto abbia per oggetto entita organiche produttive e quindi suscettibili di utilizzazione economica; ne consegue che la attribuzione a uno dei condomini di una parte dell'edificio posta nel sottosuolo non comporta necessariamente l'attribuzione allo stesso della proprieta del suolo su cui sorge l'edificio e la conseguente esclusione di questo dal novero delle cose comuni ex art 1117 cod civ. (Conf 2476/70, mass n 348754).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 840, Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)