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Sez. 2, Sentenza n. 6587 del 11/11/1986 (Rv. 448734 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE - SOTTOSUOLO (CANTINE, SOTTERRANEI) - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - CONSEGUENZE - ESCAVAZIONI IN PROFONDITÀ DEL SOTTOSUOLO DA PARTE DI UN CONDOMINIO - DIVIETO - CONSENSO DEGLI ALTRI PARTECIPANTI ALLA COMUNIONE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1986-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448734-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE - SOTTOSUOLO (CANTINE, SOTTERRANEI) - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - CONSEGUENZE - ESCAVAZIONI IN PROFONDITÀ DEL SOTTOSUOLO DA PARTE DI UN CONDOMINIO - DIVIETO - CONSENSO DEGLI ALTRI PARTECIPANTI ALLA COMUNIONE - NECESSITÀ.*

Per il combinato disposto degli artt. 1117 e 840 cod. civ., il sottosuolo costituito dalla zona esistente in profondità al di sotto dell'area superficiaria che è alla base dell'edificio condominiale, ancorché non menzionato espressamente da detto art. 1117, va considerato di proprietà comune in Mancanza di un titolo che ne attribuisca la proprietà esclusiva a uno dei condomini, e ciò anche con riguardo alla funzione di sostegno che esso contribuisce a svolgere per la stabilità del fabbricato. Pertanto, un condomino non può senza il consenso degli altri partecipanti alla comunione procedere alla escavazione in profondità del sottosuolo per ricavarne nuovi locali o per ingrandire quelli preesistenti, giacché con l'attrarre la cosa comune nell'orbita della sua disponibilità esclusiva, viene a ledere il diritto di proprietà dei condomini su una parte comune dell'edificio. (Conf 3882/85, mass n 441452; (Conf 1632/83, mass n 426471; (Conf 3634/79, mass n 400053; (Conf 2183/77, mass n 385907; (Conf 3259/76, mass n 382062; (Conf 1323/67, mass n 327883).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 840, Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)