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Sez. 3, Sentenza n. 4165 del 29/04/1994 (Rv. 486418 - 01)

Procedimento civile - Domanda giudiziale - Nuova domanda | Rimborso spese condominiali - Somme contrattualmente dovute dal conduttore - Richiesta in giudizio delle stesse da parte del locatore - Somme maturate dopo il bilancio consuntivo - Ulteriore morosità del conduttore - Estensione della domanda di rimborso - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486418-01

Procedimento civile - Domanda giudiziale - Nuova domanda

Quando dal locatore siano già state chieste in giudizio al conduttore le somme contrattualmente dovute per rimborso di spese condominiali, e quest'ultimo si sia reso moroso anche nel pagamento di ulteriori somme maturate dopo il bilancio consuntivo, l'estensione della domanda al pagamento degli ulteriori crediti determina non una "mutatio", ma un'"emendatio libelli", rimanendo immutata la "causa petendi" (inadempimento dell'obbligazione contrattuale) già dedotta in giudizio ed essendo solamente ampliato il "petitum" inteso come oggetto mediato della domanda, che rimane inalterato nella sua individualità ontologica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)