Sez. 3, Sentenza n. 2295 del 16/04/1981 (Rv. 413027 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - DANNO DA FATTO ILLECITO - SPECIFICAZIONE IN ATTO DI CITAZIONE - DEDUZIONE SUCCESSIVA DI ULTERIORI VOCI DI DANNO - EMENDATIO LIBELLI - CONFIGURABILITA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - DANNO DA FATTO ILLECITO - SPECIFICAZIONE IN ATTO DI CITAZIONE - DEDUZIONE SUCCESSIVA DI ULTERIORI VOCI DI DANNO - EMENDATIO LIBELLI - CONFIGURABILITA.*
Si ha semplice emendatio libelli e non gia una non consentita mutatio libelli quando, domandato con l'atto introduttivo il risarcimento del danno da fatto illecito specificato in determinate voci, vengano successivamente dedotte ulteriori voci di danno, ampliandosi in tal modo il petitum sotto il profilo dell'oggetto mediato della domanda, poiche il bene oggetto del provvedimento giurisdizionale richiesto viene variato nella sua estensione, ferma restandone la individualita ontologica. (Conf 922/80, mass n 404363; (Conf 3544/75, mass n 377738; (Conf 1372/73, mass n 364016).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)