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Sez. L, Sentenza n. 18165 del 09/09/2004 (Rv. 576908 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COMPARIZIONE (TERMINI DI) | Fissazione di un termine a comparire inferiore a quello di legge - Sanatoria "ex tunc" mediante rinnovazione della notifica o costituzione del convenuto - Ammissibilità - Diritto del convenuto di chiedere la fissazione di una nuova udienza - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576908-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COMPARIZIONE (TERMINI DI)

Nel procedimento di appello in materia di lavoro o previdenza, la nullità derivante dalla assegnazione al convenuto di un termine a comparire inferiore a quello stabilito dall'art. 435 terzo comma cod. proc. civ. è suscettibile di sanatoria con efficacia ex tunc, sia mediante rinnovazione della notificazione dell'atto di appello disposta dal giudice entro un termine perentorio all'uopo assegnato sia, in via alternativa, per effetto della costituzione in giudizio della parte appellata alla quale, ove deduca nel costituirsi l'inosservanza del termine a comparire, il giudice dovrà fissare una nuova udienza nel rispetto del termine stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 392

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)