Sez. 1, Sentenza n. 1381 del 09/02/1987 (Rv. 450842 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI - DIFETTO DI CAPACITÀ PROCESSUALE DEL FALLITO MEDESIMO - DEDUCIBILITÀ DA PARTE DEL CURATORE - CARATTERE ESCLUSIVO.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI - DIFETTO DI CAPACITÀ PROCESSUALE DEL FALLITO MEDESIMO - DEDUCIBILITÀ DA PARTE DEL CURATORE - CARATTERE ESCLUSIVO.*
Nella controversia inerente a rapporti patrimoniali, la sopravvenuta declaratoria di fallimento di una parte, e la conseguente applicabilità dell'art. 43 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, il quale prevede che il curatore sta in giudizio al posto del fallito, comportano un difetto di capacità processuale del fallito medesimo di natura relativa, che non può essere rilevato d'ufficio od eccepito dalla controparte, ma è deducibile soltanto dal curatore, cui compete la valutazione dell'incidenza della causa sugli interessi della massa. (V 2976/83, mass n 427888; (V 2544/83, mass n 427406).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)