Sez. 2, Sentenza n. 9086 del 12/09/1998 (Rv. 518862 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - INCAPACITÀ | Sostanziale e processuale - Dichiarazione di fallimento successiva all' emissione della sentenza - Impugnazione del fallito - Inammissibilità, nonostante la notificazione al curatore rimasto inerte - Ragioni - Perdita della capacità processuale - Legittimazione esclusiva del curatore fallimentare - Rilevabilità d' ufficio anche in Cassazione - Configurabilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - INCAPACITÀ
E rilevabile d'ufficio, anche in Cassazione, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso, notificato anche al curatore del fallimento, rimasto inerte, la perdita della legittimazione processuale del rappresentante legale di una società dichiarata fallita dopo l'emissione della sentenza impugnata, perché l'art. 43 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, nello stabilire che anche per le controversie in corso, relative a rapporti patrimoniali del fallito, sta in giudizio il curatore, trasferisce sul piano processuale gli effetti sostanziali derivanti dalla dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che spetta a lui solo il potere di impugnativa.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 44 CORTE COST., Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 101
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)