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Sez. 1, Sentenza n. 2544 del 11/04/1983 (Rv. 427406 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - INCAPACITÀ - RELATIVA - LIMITI - ECCEZIONE.*
Stato
decisa il 1983-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427406-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - INCAPACITÀ - RELATIVA - LIMITI - ECCEZIONE.*

Il principio secondo cui la perdita della capacità processuale del fallito, per effetto della dichiarazione di fallimento, non è assoluta, ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto (e, per essa, al curatore) è concesso eccepirla, con la conseguenza che se il curatore rimane inerte ed il fallito agisce per proprio conto, la controparte non è legittimata a proporre l'eccezione, né il giudice può rilevare d'ufficio il difetto di capacità, non trova applicazione nella sola ipotesi in cui il fallito intende tutelare, personalmente e direttamente, beni o rapporti già acquisiti al fallimento, di cui gli organi fallimentari abbiano dimostrato concretamente di volersi interessare, dovendosi, in questa situazione, rilevare anche d'ufficio il difetto di legittimazione processuale del fallito. Per l'operatività di tale Mancanza assoluta di legittimazione è però necessario che l'interesse del curatore sia dimostrato essere preesistente al compimento di attività da parte del fallito, mentre è irrilevante quando l'interesse del curatore sorga o sia dimostrato essere successivo al predetto compimento di attività. (V 1061/78, mass n 390416, sulla seconda parte; (V 1858/75, mass n 375527, sulla prima parte; (Conf 2542/81, mass n 413317, sulla prima parte; (Conf 62/80, mass n 403436, sulla prima parte; (Conf 3031/78, mass n 392471, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)